Terre e Rocce da scavo

Terre e rocce da scavo nel rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.

In base a quanto previsto dal DPR 120/2017, il produttore delle terre e rocce da scavo deve inviare almeno 15 giorni prima dell’inizio delle attività di scavo la Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 ai seguenti soggetti:

  • ARPAV;
  • Comune del luogo di produzione;
  • Comune del luogo di utilizzo (sito di destinazione).

Le terre e rocce da scavo devono rispettare i limiti di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il numero di campioni da prelevare e i parametri da analizzare sono riportati nelle istruzioni operative definite da ARPAV. Non si accettano campioni prelevati direttamente dal produttore dello scavo.

Vi preghiamo di prendere contatto con i nostri uffici considerando i tempi tecnici per l’effettuazione delle analisi chimiche e per l’invio della dichiarazione di utilizzo di cui sopra.

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